Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 3 feb 1968
I giovani, la cui richiesta di prestare servizio di assistenza tecnica nei Paesi in via di sviluppo sia stata accolta, giunti a destinazione entro il termine indicato nell' della legge 8 novembre 1966, n. 1033, debbono presentarsi alla Rappresentanza italiana nella cui circoscrizione territoriale è situato il luogo di lavoro. A detta autorità comunicheranno gli elementi relativi alla località di destinazione, alla ditta o impresa, organismo od ente internazionale alle cui dipendenze prestano la propria attività ed ogni altra indicazione atta a consentire e facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte dell'autorità stessa. La Rappresentanza italiana darà comunicazione dello arrivo degli interessati sui posti di lavoro ai Ministeri degli affari esteri e della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-08;1323#art-6