Art. 4 · Indennità per particolari mansioni
Titolo I

Art. 4

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Indennità per particolari mansioni

In vigore dal 30 nov 1967
L'indennità prevista dall' della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data dello inquadramento, al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-04;1086#art-4