Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo VII
Art. 42
42 / 57In vigore dal 19 mag 1968
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.
La tassa di diploma è devoluta all'erario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-42