Art. 42
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo VII

Art. 42

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In vigore dal 19 mag 1968
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'erario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-42