Art. 39
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo VII

Art. 39

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In vigore dal 19 mag 1968
L'istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta e siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte. Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-39