Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo V
Art. 34
34 / 57In vigore dal 19 mag 1968
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-34