Art. 34
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo V

Art. 34

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In vigore dal 19 mag 1968
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-34