Art. 29
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IV

Art. 29

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In vigore dal 19 mag 1968
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose, e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazione della idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-29