Art. 27
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 19 mag 1968
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnicosportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziali e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi. Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di 30 allievi ciascuno. Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche in uso all'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-27