Art. 23
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo III

Art. 23

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In vigore dal 19 mag 1968
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami. Condizione per l'ammissione agli esami di profitto è che l'allievo sia stato presente almeno ai tre quarti delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e che in ogni caso le assenze siano motivate da impedimento giustificato. L'allievo che non si sia presentato o sia stato respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnicoaddestrativi, non è ammesso all'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, secondo il piano di studi riportato nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-23