Istituto superiore di educazione fisica Perugia›Titolo III
Art. 20
20 / 57In vigore dal 19 mag 1968
Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-20