Art. 13
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 19 mag 1968
In caso di assenza o di impedimento, il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandolo esplicitamente nella delega.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-13