Art. 11
Istituto superiore di educazione fisica PerugiaTitolo II

Art. 11

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In vigore dal 19 mag 1968
Il direttore dell'istituto è eletto a maggioranza assoluta di voti dal consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgono per incarico un insegnamento. Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto. Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-10-26;1500#art-isd-11