Art. 1
1 / 4In vigore dal 20 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sullo ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;
Ritenuto opportuno provvedere alla creazione, nel comune di Catania, di una accademia di belle arti con annesso liceo artistico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1967 è istituita, nel comune di Catania, un'accademia di belle arti con annesso liceo artistico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-29;1529#art-1