Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 11 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258, relativo all'esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti atti internazionali adottati dai competenti organi dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (V.I.T.); I - Regolamento telegrafico con protocollo finale. adottato a Ginevra il 29 novembre 1958 dalla Conferenza amministrativa telegrafica e telefonica; II - Regolamento telefonico con protocollo finale adottato a Ginevra il 29 novembre 1958 dalla Conferenza amministrativa telegrafica e telefonica; III - Regolamento delle radiocomunicazioni con regolamento addizionale e protocollo addizionale, adottato a Ginevra il 21 dicembre 1959 dalla Conferenza dei plenipotenziari; IV - Atti finali della Conferenza amministrativa straordinaria delle radiocomunicazioni incaricata di attribuire bande di frequenze per le radiocomunicazioni spaziali, adottati a Ginevra l'8 settembre 1963; V - Convenzione internazionale delle telecomunicazioni con protocollo finale e protocolli addizionali adottata a Montreux il 12 novembre 1965 dalla Conferenza dei plenipotenziari; VI - Atti finali della Conferenza amministrativa straordinaria delle radiocomunicazioni per un piano di assegnazione per il servizio mobile aeronautico, adottati a Ginevra il 29 aprile 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 23. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-25;1525#art-1