Tabella Q' Statuto dell'Istituto d'arte di Parabita
Art. 3
81 / 108In vigore dal 14 apr 1968
Sono di competenza del consiglio di amministrazione:
a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;
c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva dal fondo avanzi di amministrazione, nonché le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;
d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;
e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenuti inservibili;
f) le richieste di spese straordinarie;
g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;
h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;
i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio a personale insegnante con incarico triennale, nonché al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;
l) la concessione di congedi straordinari per motivi di fa miglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.
Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-12;1462#art-tqs-3