Art. 4
Tabella H' Statuto dell'Istituto d'arte di Corato

Art. 4

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In vigore dal 14 apr 1968
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo compresa quella della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-12;1462#art-ths-4