Art. 8
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo I

Art. 8

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In vigore dal 2 nov 1967
Spetta all'assemblea: a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti, il Consiglio di amministrazione ed i membri del Collegio sindacale; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli Enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale; f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione e dello emolumento da corrispondere ai sindaci; g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di amministrazione.
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