Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Titolo II
Art. 4
4 / 33In vigore dal 2 nov 1967
I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 2 miliardi e sono costituiti da 2.000 quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come appresso:
Cassa Risparmio di Genova, quote 1.300 per L. 1.300.000.000
Cassa Risparmio della Spezia, quote 400 per L. 400.000.000
Cassa Risparmio di Savona, quote 300 per L. 300.000.000
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L. 2.000.000.000
I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1 miliardo, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.
Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all' della legge 29 luglio 1949, n. 474.
Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea.
La responsabilità degli Enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-4