Art. 33
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaTitolo VII

Art. 33

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In vigore dal 2 nov 1967
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-33