Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Titolo VII
Art. 33
33 / 33In vigore dal 2 nov 1967
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-33