Art. 31
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaTitolo VI

Art. 31

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In vigore dal 2 nov 1967
L'esercizio dell'istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio verrà chiuso il 31 dicembre 1968. Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile alla assemblea, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Gli utili annuali della gestione vengono assegnati: 1) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario; 2) per i residui nove decimi: a) alle Casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6 per cento; b) la parte ancora restante, ad ulteriori fondi di riserva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-31