Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo IV
Art. 23
23 / 33In vigore dal 2 nov 1967
La Presidenza si compone del presidente e del vice presidente. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio ed il Comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-23