Art. 20
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo III

Art. 20

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In vigore dal 2 nov 1967
Il Comitato è costituito dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore dell'Istituto. Assistono, con voto consultivo, i direttori generali degli Enti partecipanti o i loro sostituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-20