Art. 2
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 2 nov 1967
L'Istituto ha sede in Genova ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Esso potrà inoltre costituire apposite sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione e attribuita dalla vigente legislazione anche agli Istituti di credito fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-2