Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo II
Art. 17
17 / 33In vigore dal 2 nov 1967
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica. Alle adunanze del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-17