Art. 15
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo II

Art. 15

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In vigore dal 2 nov 1967
Alla sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, può provvedere per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-15