Art. 14
Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della LiguriaCapo II

Art. 14

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In vigore dal 2 nov 1967
Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il Consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato - una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea. In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
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