Statuto dell'Istituto di credito fondiaro della Liguria›Capo I
Art. 11
11 / 33In vigore dal 2 nov 1967
Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano essere ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.
Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell' occorre il voto unanime degli Enti partecipanti; per quelle sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), f) è richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.
Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore dell'istituto, che fungerà da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-08;908#art-sdi-11