Art. 94
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 94

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In vigore dal 23 mag 1968
Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione. È vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito. Chi trasgredisce tale norma viene escluso dal prestito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-94