Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 94
44 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione.
È vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito. Chi trasgredisce tale norma viene escluso dal prestito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-94