Art. 93
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 93

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In vigore dal 23 mag 1968
Salvo il disposto dell', il prestito ha la durata di trenta giorni e può essere di mese in mese rinnovato, a seguito di tempestiva istanza, fino a che l'opera prestata non sia stata richiesta da altri. Il direttore ha, però, in ogni momento la facoltà di esigere la restituzione immediata di qualsiasi opera data in prestito. Qualora il prestito scada in periodo di chiusura della biblioteca, la scadenza s'intende rinviata al giorno di riapertura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-93