Art. 92
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 92

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In vigore dal 23 mag 1968
La richiesta in prestito di un'opera viene presentata a mezzo della scheda apposita, (mod. 23). Salvo casi eccezionali, rimessi a giudizio del direttore, ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere nè più di quattro volumi per volta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-92