Art. 9
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 9

86 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche Medicea, Laurenziana e Riccardiana di Firenze, le biblioteche Angelica, Casanatense e Vallicelliana di Roma assolvono i compiti derivanti dalla loro particolare formazione storica e, nell'ambito delle materie più largamente rappresentate nelle loro raccolte, concorrono al raggiungimento dei fini assegnati alle biblioteche nazionali centrali delle rispettive sedi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-9