Art. 83
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 83

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In vigore dal 23 mag 1968
Possono ottenere libri in prestito mediante malleveria: a) i dipendenti non di ruolo delle amministrazioni civili e delle amministrazioni militari dello Stato; b) gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria e artistica pareggiati e legalmente riconosciuti; c) gli studenti universitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-83