Art. 82
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 82

32 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Sono ammessi di diritto al prestito: a) i componenti della Corte costituzionale, del Parlamento, del Governo, delle Assemblee e dei Governi regionali; b) i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e gli abati ordinari; c) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari accreditati presso la Presidenza della Repubblica e i titolari di uffici consolari stranieri in Italia; d) i decorati di medaglia d'oro al valor militare e al valor civile, i mutilati ed invalidi di guerra delle prime tre categorie; e) i presidenti delle amministrazioni provinciali e i sindaci dei comuni; f) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato; g) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili e delle amministrazioni militari dello Stato, anche se in aspettativa, in disponibilità o in pensione; h) i componenti, di nomina del Presidente della Repubblica, delle accademie, degli istituti e degli altri corpi scientifici e letterari; i presidenti e i direttori degli istituti scientifici, letterari e artistici stranieri aventi carattere ufficiale; i) i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, i liberi docenti, gli incaricati, gli aiuto e gli assistenti di ruolo e incaricati delle università e degli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali; i lettori di lingue, anche se stranieri; l) i presidi e direttori, i professori ordinari e straordinari degli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica; m) i direttori delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali e i direttori delle biblioteche degli enti locali; n) i rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili; gli ispettori e i direttori didattici e gli insegnanti elementari statali; o) gli ispettori bibliografici onorari e gli ispettori onorari alle opere di antichità e d'arte; p) i capi degli istituti di istruzione secondaria e artistica pareggiati e di quelli legalmente riconosciuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-82