Art. 75
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 75

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In vigore dal 23 mag 1968
È fatto obbligo al direttore della biblioteca cui il materiale appartiene di esigere e controllare, in ogni caso, che durante l'intero procedimento di riproduzione siano scrupolosamente osservate tutte le cautele necessarie per evitare deterioramenti delle opere delle quali si esegue la riproduzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-75