Art. 74
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 74

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In vigore dal 23 mag 1968
Il direttore della biblioteca può negare il permesso di riproduzione nei casi in cui il materiale librario, per il suo imperfetto stato di conservazione, soffrirebbe danno dalle operazioni di riproduzione, e nei casi in cui vi si oppongano altri gravi impedimenti. Quando la biblioteca sia in possesso del negativo della riproduzione richiesta, il direttore può esigere che la riproduzione sia tratta dal negativo stesso. Contro il diniego del direttore della biblioteca è ammesso il ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-74