Art. 73
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 73

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In vigore dal 23 mag 1968
Le richieste di riproduzione d'interi fondi o gruppi di cimeli, di manoscritti o di materiale comunque soggetto a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, saranno sottoposte al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-73