Art. 7
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche universitarie con sede in città, ove non esista una biblioteca pubblica statale che possa soddisfare le esigenze, essenziali di ogni ramo della cultura o una biblioteca pubblica non statale che possa adeguatamente farne le veci, hanno, in aggiunta ai compiti indicati nell'articolo precedente, quelli spettanti a biblioteche pubbliche del tipo anzidetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-7