Art. 67
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 67

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In vigore dal 23 mag 1968
Le informazioni bibliografiche possono essere richieste verbalmente agli impiegati addetti all'assistenza nelle pubbliche sale o per lettera al direttore. Ove non ostino particolari difficoltà è istituito in ogni biblioteca un apposito ufficio di informazioni bibliografiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-67