Art. 65
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 65

15 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Chi trasgredisca la disciplina di una biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente dalla frequenza della medesima. Salva ogni responsabilità civile o penale, chi si rende colpevole di sottrazione o, intenzionalmente, di guasti nei riguardi di una biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene, con provvedimento del Ministero, escluso temporaneamente o definitivamente dall'accesso a tutte le biblioteche statali. I nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in biblioteca e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-65