Art. 64
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 64

14 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Nessun lettore può uscire dalla biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute. Le richieste dei libri, firmate dal direttore, vengono annullate all'atto della restituzione e trattenute presso l'ufficio di distribuzione. Chi ha ricevuto un'opera in lettura può ottenere tuttavia, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito e il numero complessivo (lei depositi da consentire vengono stabiliti dal direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-64