Art. 63
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 63

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In vigore dal 23 mag 1968
È vietato l'uso di materiale librario e documentario per ii quale non siano state effettuate le operazioni prescritte negli o che non si trovi in buono stato di conservazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-63