Art. 61
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 61

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In vigore dal 23 mag 1968
Ogni richiesta di lettura nella sala destinata ai ragazzi viene dall'impiegato addetto alla sala medesima accuratamente esaminata e, se del caso, sottoposta all'attenzione del direttore perché decida se debba essere accolta o respinta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-61