Art. 6
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 6

83 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche universitarie hanno i seguenti compiti: a) porgere ai discendenti i necessari sussidi per gli studi che si compiono nell'università; b) offrire ai docenti gli strumenti di ricerca propri della disciplina che essi professano, con particolare riguardo alle opere di consultazione e di carattere generale; c) promuovere, mediante opportuni accordi, un coordinamento con le biblioteche di facoltà e di istituto, specialmente al fine della formazione di cataloghi collettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-6