Art. 58
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 58

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In vigore dal 23 mag 1968
In ogni biblioteca debbono tenersi a disposizione dei lettori: a) il registro delle proposte di acquisto e dei "desiderata" dei lettori (mod. 20); b) il catalogo delle opere di nuova accessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-58