Art. 57
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 57

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In vigore dal 23 mag 1968
L'accesso ai magazzini librari, per la ricerca diretta dei volumi è di regola, vietato al pubblico. Il direttore può, tuttavia, a suo giudizio e con l'adozione delle necessarie cautele, permetterlo in casi eccezionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-57