Art. 56
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 56

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In vigore dal 23 mag 1968
La domanda delle opere desiderate in lettura, non contemplate nel successivo , va sempre fatta per iscritto su schede fornite dalla biblioteca (mod. 18). Nella scheda si devono indicare chiaramente l'autore, il titolo, l'edizione, il volume e la segnatura dell'opera richiesta, nonché il nome, il cognome, la professione e l'indirizzo di chi fa la richiesta, e il numero dello scontrino ricevuto all'ingresso. Chi desse false generalità è escluso temporaneamente dalla biblioteca; in caso di recidiva l'esclusione può essere permanente. Per ogni opera va fatta una richiesta separata. Per ottenere in studio opere di pregio occorre provvedersi presso l'impiegato distributore degli speciali scontrini di richiesta (mod. 19).
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-56