Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 52
2 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Le sale di lettura e consultazione sono affidate, ove possibile, ad impiegati della carriera direttiva o di concetto per l'assistenza ai lettori ed agli studiosi, e ad impiegati della carriera ausiliaria per la vigilanza.
Per favorire l'accesso del maggior numero di frequentatori la biblioteca potrà rimanere aperta, oltre che nelle ore del pomeriggio, anche in qualche ora della sera, ove lo consentano le condizioni del servizio e la disponibilità del personale, al quale in tal caso, dev'essere assicurato un compenso speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-52