Art. 5
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 5

82 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Le altre biblioteche nazionali hanno i seguenti compiti: a) documentare nel modo più largo possibile la cultura italiana, con particolare riguardo a quella della regione in cui hanno sede; b) documentare la cultura straniera con l'acquisto delle più importanti e significative pubblicazioni; c) assumere e promuovere iniziative bibliografiche d'interesse regionale, d'intesa con la competente soprintendenza bibliografica. Nelle regioni in cui non esista una biblioteca nazionale i compiti di cui alle lettere a) e c) sono disimpegnati dalla biblioteca pubblica statale della città capoluogo di regione, la quale provvederà ad acquistare anche le pubblicazioni straniere che appaiono indispensabili per gli studiosi delle varie discipline.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-5