Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo I
Art. 5
82 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Le altre biblioteche nazionali hanno i seguenti compiti:
a) documentare nel modo più largo possibile la cultura italiana, con particolare riguardo a quella della regione in cui hanno sede;
b) documentare la cultura straniera con l'acquisto delle più importanti e significative pubblicazioni;
c) assumere e promuovere iniziative bibliografiche d'interesse regionale, d'intesa con la competente soprintendenza bibliografica.
Nelle regioni in cui non esista una biblioteca nazionale i compiti di cui alle lettere a) e c) sono disimpegnati dalla biblioteca pubblica statale della città capoluogo di regione, la quale provvederà ad acquistare anche le pubblicazioni straniere che appaiono indispensabili per gli studiosi delle varie discipline.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-5