Art. 48
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo IV

Art. 48

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In vigore dal 23 mag 1968
I locali d'abitazione dell'ausiliario addetto alla custodia non debbono avere comunicazione alcuna, diretta o indiretta, con i locali della biblioteca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-48