Art. 4
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 23 mag 1968
Le due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze hanno i seguenti compiti: a) raccogliere e conservare tutto quello che si pubblica in Italia e che esse ricevono in virtù della legge per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni; b) documentare in modo completo la cultura italiana con l'acquisto delle opere che ne sono l'espressione e di quelle più importanti che la illustrano; c) documentare nella sua continuità e generalità anche la cultura straniera; d) assumere e coordinare iniziative e servizi bibliografici di interesse nazionale ed internazionale. La biblioteca nazionale centrale di Roma pubblica il bollettino delle opere moderne straniere acquisite dalle biblioteche pubbliche statali, che viene distribuito gratuitamente alle biblioteche pubbliche statali, alle soprintendenze bibliografiche, alle biblioteche pubbliche degli enti locali delle città capoluogo di provincia, alle biblioteche di facoltà universitarie, nonché agli istituiti universitari ed alle scuole statali di secondo grado che ne facciano richiesta. Esso può inoltre costituire oggetto di scambio con pubblicazioni di pari importanza di enti e istituti italiani e stranieri. La biblioteca nazionale centrale di Firenze cura in cooperazione con il centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, la redazione della bibliografia nazionale italiana, contenente la descrizione delle opere ricevute per diritto di stampa, e, contemporaneamente, la redazione delle relative schede a stampa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-4