Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 39
117 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Il direttore della biblioteca, entro il 31 gennaio, deve inviare al Ministero, in duplice copia, la relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario compiuto.
La relazione deve riguardare:
lavori edilizi e di arredamento, provviste di mobili di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
incremento del patrimonio librario;
lavori di ordinamento e catalogazione;
restauri e rilegature;
opere di disinfestazione e di profilassi libraria;
servizio pubblico;
mostre bibliografiche e principali avvenimenti interessanti la biblioteca;
eventuali pubblicazioni compiute a cura della biblioteca e contributi da essa dati ad iniziative e studi condotti sia in Italia che all'estero;
amministrazione.
Nella relazione sono inoltre trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca; viene infine espresso il giudizio complessivo sul suo funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-39